L’ISTITUTO DELLE FERIE IN BREVE

Confartigianato propone un approfondimento sul tema delle ferie per i dipendenti in azienda.

Si fa riferimento all'articolo 36 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi” e all'articolo 2109 cc.

In sostanza viene specificato che:

  • le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro;
  • la durata delle ferie è stabilita dai contratti collettivi;
  • l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie;
  • il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie.

Il minimo legale di ferie, quello irrinunciabile, è stabilito in quattro settimane per ogni anno di lavoro e non può essere monetizzato, fatto salvo nel caso di interruzione del rapporto. Delle quattro settimane, almeno due devono essere godute nell’anno di maturazione. Le rimanenti due settimane possono essere godute entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione.

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