DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023 N°48 | DECRETO LAVORO

Un riepilogo dei principali punti.

Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n°48. Come ormai d’abitudine, per l’applicazione di alcune norme dovremo attendere le circolari applicative del Ministero del Lavoro e dell’INPS. Lo stesso Decreto, pur essendo immediatamente applicativo, dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

Il nuovo Decreto che ha come obiettivi principali quelli di:

  • ridurre il cuneo contributivo nei confronti dei lavoratori dipendenti;
  • contrastare la povertà e l’esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani.

Si parla, inoltre, di nuove assunzioni incentivate per le aziende e maggiore flessibilità nello stipulare i contratti a tempo determinato, di benefit esenti fino a € 3.000 per nuclei con figli a carico.

Vediamo di riepilogare sinteticamente quali sono i punti principali.


Assegno di inclusione

Dal 1° gennaio 2024 è istituito l’Assegno di inclusione quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione e politica attiva per il lavoro. Beneficiari sono i nuclei familiari a garanzia delle necessità di inclusione di componenti con disabilità, minorenni o con almeno sessant’anni di età.

I componenti devono essere in possesso di alcuni requisiti quali cittadinanza, residenza in Italia, redditività ISEE non superiore ad euro 9.360,00, patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore ad euro 150.000,00, non superiore ad euro 30.000,00. Non devono inoltre possedere autovetture di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.

L’importo dell’Assegno di inclusione, esente da IRPEF, è pari ad euro 6.000,00 annui, elevati ad euro 7.560,00 annui in caso di nuclei familiari con soggetti con età pari o superiore a 67 anni, disabili o non autosufficienti. Viene erogato per massimo 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per altri 12 mesi.

L’Assegno di inclusione deve essere richiesto telematicamente, anche per il tramite dei patronati, nel nostro caso il patronato INAPA. Sono previsti percorsi obbligatori di formazione nonché la sottoscrizione di patti di servizio personalizzati presso i Centri per l’Impiego. Sono previste sanzioni in caso di false dichiarazioni (reclusione da 2 a 6 anni) ed in caso di omessa comunicazione della variazione del reddito (reclusione da 1 a 3 anni).


Incentivi per l’assunzione di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione

Previsto un esonero contributivo pari al 100% dei contributi carico ditta per 12 mesi, con limite massimo pari ad euro 8.000,00 in caso di assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, anche con contratto di apprendistato. L’esonero deve essere restituito nel caso in cui il lavoratore venga licenziato, salvo che per giusta causa o giustificato motivo, nei 24 mesi successivi l’assunzione.

L’esonero spetta anche per le assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, per la durata massima di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro. In questo caso l’esonero è pari al 50% dei contributi carico ditta con un limite di euro 4.000,00. Alla trasformazione del contratto da determinato a indeterminato, si potrà beneficiare dell’esonero previsto per le assunzioni a tempo indeterminato.

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).

L’esonero viene concesso nei limiti del de minimis e spetta alle aziende in regola con l’applicazione della contrattazione collettiva, in regola con il versamento dei contributi, in regola con le disposizioni in tema di sicurezza, in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99 (collocamento obbligatorio dei disabili).


Sanzioni amministrative per mancato versamento contributi

Sostituita la sanzione “da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00” con la sanzione “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”. Qui ricordo che l’omesso versamento dei contributi carico lavoratore oltre euro 10.000,00 anno prevede la reclusione fino a 3 anni e la multa fino ad euro 1.032,00.


Contratto a tempo determinato

Viene modificato l’art.19 del D,Lgs. 81/2015. Ora le causali per poter attivare un contratto a tempo determinato (primo contratto oltre 12 mesi – proroga oltre 12 mesi – rinnovi) sono:

  • Casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art.51 del D.Lgs. 81/2015;
  • In assenza delle previsioni contenute nei contratti collettivi, le causali andranno individuate nei contratti collettivi aziendali, fino al 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • Sostituzione di altri lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Semplificazione del contratto di assunzione

Il contratto di assunzione così come previsto dal decreto Trasparenza entrato in vigore il 13 agosto 2022, viene in parte modificato. Ora alcune informazioni contenute nello stesso possono essere comunicate facendo riferimento all’art. del CCNL applicato. In questo caso l’azienda dovrà però consegnare o mettere a disposizione, anche mediante pubblicazione su sito web, copia del CCNL.


Incentivi all’occupazione

Previsto un nuovo incentivo, rientrante nella regola del de minimis, a valere per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. L’incentivo avrà una durata di 12 mesi e sarà pari al 60% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali. 
I soggetti che potranno dare diritto all’incentivo sono giovani che congiuntamente si trovano nelle condizioni sotto riportate:

  • Che alla data di assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  • Che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (NEET);
  • Che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo, nel limite del 20% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali, è cumulabile con altri incentivi.
Per ottenere l’incentivo, nei limiti delle risorse stanziate e disponibili, va presentata apposita domanda telematica e a seguito di autorizzazione l’azienda provvederà a conguagliare quanto riconosciuto. L’azienda deve risultare in regola con gli obblighi di legge (contrattuali, contributivi, sicurezza ecc…).


Esonero parziale dei contributi a carico del lavoratore

Per il periodo di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza effetti sul rateo della 13° mensilità, viene elevata di 4 punti la percentuale di esonero contributivo. Avremo quindi una percentuale di esonero pari al 7% per retribuzioni lorde mensili fino ad euro 1.923,00 e una percentuale di esonero del 6% per retribuzioni lorde mensili fino ad euro 2.692,00.


Welfare aziendale

Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’art.51 comma 3 del TUIR, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 3.000,00 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico.

Viene quindi ripristinata la soglia dei 3.000,00 euro utilizzabili in buoni spesa, buoni carburante e pagamento/rimborso delle utenze domestiche (acqua/luce/gas), ma solo a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico. 

Informazioni e contatti

Area Lavoro Paghe
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