BONUS UNA TANTUM DI 200 EURO

A seguito della pubblicazione del DL 50/2022, l’INPS è uscito con un primo messaggio n°2397 del 13 giugno 2022.
L’art.31 comma 1 del DL 50/2022, prevedeva che il bonus 200,00 euro fosse riconosciuto, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.
Ora l’INPS precisa che il bonus va erogato con le retribuzioni di competenza del mese di luglio ed indicato nelle denunce uniemens di competenza luglio.

Il bonus non sarà quijndi inserito nei cedolini paga riferiti al mese di giugno ma nei cedolini paga riferiti al mese di luglio,  questo ad oggi in base a quanto contenuto nel messaggio INPS 2397. Entro il 17 luglio prossimo, il Decreto Legge 50/2022 dovrà poi essere convertito in legge.

Ad oggi manca ancora la circolare INPS, in fase di preparazione, che ci dovrà chiarire altri aspetti operativi, non ultimo l’obbligo o meno per l’azienda di ottenere da parte di ogni lavoratore con diritto al bonus, una dichiarazione di non essere pensionato e di non far parte di un nucleo familiare che beneficia del reddito di cittadinanza.
Per poter quindi operare correttamente, dobbiamo attendere che tutte le istruzioni siano pubblicate. 

Ricordiamo di seguito alcuni aspetti del bonus 200,00 euro già comunicati con precedente informativa.

• L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti che, nel primo quadrimestre 2022, anche per un solo mese, abbiano beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8%. Si tratta in sostanza di quei lavoratori che, nei mesi da gennaio 2022 ad aprile 2022, anche per un solo mese, abbiano avuto un imponibile previdenziale non superiore ad euro 2.692,00;
• L’indennità spetta una sola volta anche nel caso in cui i lavoratori dipendenti siano titolari di più rapporti di lavoro subordinato;
• L’indennità è erogata ai lavoratori dipendenti che non siano pensionati o non facciano parte di un nucleo famigliare che beneficia del reddito di cittadinanza;
• L’indennità non è cedibile, non è sequestrabile, non è pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali e né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.