AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO MISURE CONTRASTO COVID-19

L’attuale Protocollo contiene linee guida per agevolare le imprese nell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza.

Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, lo scorso 30 giugno è stato siglato il protocollo che aggiorna e rinnova i precedenti del 14 marzo 2020, del 24 aprile 2020 e del 6 aprile 2021.

L’attuale Protocollo, valido fino al 31 ottobre 2022, salvo mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico, contiene linee guida condivise tra le parti sociali per agevolare le imprese nell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza già adottati.

Le misure previste riguardano l’informazione, attraverso le modalità più efficaci, da diffondere a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da COVID-19, le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la gestione degli appalti, la pulizia e la sanificazione in azienda ed il ricambio dell’aria, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti, la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria, il lavoro agile, i lavoratori fragili.

Particolare differenza rispetto ai precedenti protocolli è relativa all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; l’attuale aggiornamento sottolinea che l’uso dei dispositivi di protezione di tipo facciali filtranti FFP2 rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

A tal fine, il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

Maggiori informazioni 

Area Ambiente, Sicurezza e Certificazioni
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