ADR 2026: OBBLIGHI PER LE IMPRESE E CORSO DI FORMAZIONE DEDICATO
Iscrizioni aperte al corso ADR 2026 per imprese.
La gestione dei rifiuti pericolosi in regime ADR richiede oggi alle imprese maggiore attenzione, soprattutto sul piano documentale e formativo.
Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna affianca gli associati nel prevenire criticità e nel garantire piena conformità normativa, offrendo strumenti di supporto e percorsi formativi mirati.
Di seguito 4 aspetti centrali che ogni azienda deve presidiare.
1. Obblighi ADR: la responsabilità dello Speditore
Dal 1° gennaio 2023, l'obbligo di nomina del Consulente alla sicurezza ADR è stato esteso anche alle aziende che effettuano la sola "spedizione" di merci o rifiuti pericolosi in regime ADR. Ricordiamo che il produttore di rifiuti è considerato a tutti gli effetti uno "speditore" nel momento in cui affida i propri scarti a un trasportatore autorizzato. La corretta classificazione del rifiuto in ADR, la scelta dell' imballaggio omologato, l’etichettatura di pericolo e la marchiatura dei colli e non ultima la corretta/completa compilazione del FIR (anche se emesso dal trasportatore) rimane una responsabilità esclusivamente in capo all'azienda produttrice.
2. Esenzioni e Registro delle Operazioni
Le aziende che movimentano piccoli quantitativi possono beneficiare dell'esenzione dalla nomina del consulente ADR (DM 7 agosto 2023), ma devono obbligatoriamente istituire un apposito Registro delle Operazioni ADR (art. 4 comma 1 lett. c, DM 07/08/2023). Tale registro serve a dimostrare, in caso di controllo, il rispetto dei limiti ovvero delle condizioni per l'esenzione (massimo 3 operazioni al mese e 24 all'anno per singola sede); il non superamento dei limiti quantitativi definiti per i vari rifiuti secondo la pertinente categoria di appartenenza.
3. Formazione Obbligatoria (Capitolo 1.3 ADR)
Indipendentemente dalla nomina del consulente ADR o dal regime di esenzione (ai sensi del DM, 07/08/2023), la formazione di tutto il personale coinvolto (ufficio, magazzino, addetti al carico) è sempre obbligatoria e deve essere certificata e conservata in azienda.
Per rispondere a questa esigenza, Confartigianato propone dei percorsi formativi consultabili al seguente link:
4. Convenzione Contarina: riduzione obblighi RENTRI e ADR
Segnaliamo l'importante opportunità derivante dalla Convenzione con Contarina Spa. L'adesione a tale servizio permette di delegare al Gestore gran parte degli oneri burocratici, con significativi vantaggi:
- Semplificazioni amministrative: esenzione dalla tenuta del registro di carico e scarico e dalla presentazione del MUD (nel caso di conferimento di tutti i rifiuti a Contarina), poiché tali oneri vengono assolti dal gestore. Rimane l’obbligo di iscrizione al Rentri (se obbligati) ma per i rifiuti conferiti a Contarina con apposita convenzione si è esclusi dal registrare operazioni di carico/scarico.
- Esonero ADR: Il soggetto gestore Contarina assume la qualifica di "Detentore", sollevando le aziende dalle responsabilità dirette sulla tracciabilità ADR sopra indicate;
Per maggiori dettagli tecnici e per le modalità di sottoscrizione, vi invitiamo a consultare il portale dedicato:
SETTORE OFFICINE: https://contarina.it/impresa/servizi-extra-1/officine
RIFIUTI SPECIALI: https://contarina.it/impresa/servizi-extra-1/rifiuti-speciali
NOTA IMPORTANTE: anche in regime di convenzione, l'azienda resta l'unica responsabile della corretta classificazione del rifiuto (codice EER) e del rispetto delle norme sul deposito temporaneo presso la propria sede.
Per maggiori informazioni sull’ Esenzione Nomina Consulente ADR e Obbligo di Nomina del Consulente ADR scarica qui le “Pillole informative utili”.
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