OBBLIGO ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI SUI BENI D'IMPRESA - 31 MARZO 2025
proroga fino al 31/3/2025.
L’obbligo di assicurare i beni d’impresa a fronte di rischi catastrofali è stato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2024 (Art. 1 commi da 101 a 111 L. 213/2023) originariamente con scadenza dal 1/1/2025. Complicazioni interpretative ed amministrative hanno portato ad una proroga fino al 31/3/2025.
Considerato che il quadro normativo e regolamentare, con la pubblicazione del Decreto congiunto MEF – MIMIT n. 18 del 30/1/2025 è ormai completo e che l’ulteriore prospettata proroga dell’obbligo al 31/12/2025, per quanto non esclusa, non sembra ad oggi probabile, si ritiene opportuno illustrare la sintesi dell’adempimento imposto alle imprese.
Soggetti Obbligati
Sono obbligati a sottoscrivere polizze a copertura dei rischi catastrofali tutte le imprese tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese, indipendentemente dai limiti dimensionali e dai regimi contabili eventualmente adottati. Unica eccezione: le imprese agricole.
Beni da assicurare
Formano oggetto dell’obbligo assicurativo i beni elencati dal codice civile al primo comma dell’art. 2424 sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), ai numeri:
1) Terreni e Fabbricati
2) Impianti e Macchinario
3) Attrezzature Industriali e Commerciali
Si sottolinea che gli Altri Beni, tra i quali Mobili, Attrezzature e Macchine d’Ufficio nonché tutti i Mezzi / Automezzi iscritti al P.R.A., sono esclusi dall’obbligo
Importante precisazione: alla luce di quanto introdotto dalla legge 189 del 12.12.2024, in sede di conversione del Decreto Legge 19.10.2024 n. 155, formano oggetto dell’obbligo assicurativo i beni “a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni”
Sussiste l’obbligo di assicurare anche i beni strumentali impiegati nell’esercizio dell’attività di impresa, che pur non essendo di proprietà, sono detenuti in base a contratti di locazione, comodato, leasing e simili, sempreché il proprietario non abbia già provveduto all’assicurazione dei beni suddetti, ai sensi della normativa vigente
Rischi da assicurare
Formano oggetto dell’obbligo assicurativi rischi derivanti da :
1) Alluvione, inondazione ed esondazione
2) Sismi
3) Frane
Termini e modalità
L’assicurazione deve essere stipulata entro il 31 marzo 2025 nel rispetto dei limiti di copertura, di massima franchigia e scoperto previsti dalla legge.
Alla luce di quanto illustrato e precisato si suggerisce a chi non lo avesse già fatto, di prendere valutare attentamente i rischi al fine di stabilire una adeguata politica assicurativa sui beni aziendali.
Informazioni e contatti
Pasquale Perrone
3480127912
p.perrone@am.confart.tv